Il Sindaco di Potenza con propria ordinanza ha disposto il divieto di “vendita ed esplosione di fuochi d’artificio”.
Nel provvedimento si spiega come l’Amministrazione intenda:
“salvaguardare gli spettacoli di arte pirotecnica, universalmente apprezzati e legati al bagaglio delle nostre tradizioni popolari, purché autorizzati e realizzati a cura di professionisti del settore, e in base ai più stretti dettami di sicurezza.
Purtroppo si è consolidata nel tempo l’usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di esplodere all’interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni genere, anche estremamente pericolosi da maneggiare.
Occorre limitare con decisione tale condotta, per il potenziale verificarsi di eventi tragici, a danno di chi la pratica e, soprattutto, con riferimento alle persone anziane e ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela.
Ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato, in conseguenza del rischio d’incendio provocato dall’accensione incontrollata di fuochi pirotecnici, e in aggiunta, l’esplosione incontrollata di artifici pirotecnici danneggia la fauna presente sul territorio, della cui protezione e incolumità il Comune è responsabile.
A motivo dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 in corso, è necessario emettere specifica ordinanza, al fine di ostacolare l’uso irresponsabile di ordigni e prodotti pirotecnici nel centro storico cittadino, inibendone l’immissione nel mercato, la vendita e l’utilizzo illegale.
La possibilità di acquistare fuochi pirotecnici estremamente pericolosi e non controllati presso venditori ambulanti non autorizzati, deve essere assolutamente scoraggiata.
Agli esercenti autorizzati deve essere ribadito l’onere di vigilare affinché i minori non accedano a materiali esplodenti. Occorre inoltre inibire la possibilità di raccogliere botti, petardi e simili artifici inesplosi”.
Il testo del documento quindi stabilisce che:
“1. è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, quali ad esempio raudi e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (a esempio all’interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitino o siano presenti persone, fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti;
2. il suddetto divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private, ne consentano ad altri l’uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza;
3. è fatto divieto di vendere prodotti pirotecnici da parte di ambulanti, all’interno del centro storico cittadino”.
Nell’ordinanza si legge inoltre che:
“gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi eventualmente solo in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali.
Il divieto non si applica agli artifici a effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia-coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc., appartenenti alla V categoria, gruppo D.
Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.
È vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori anni 18. Si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi, nonché di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, possano comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo.
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso tra 25 e 500 euro, nonché il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla Legge 689/1981.
Il provvedimento ha effetto e validità dalla data odierna al giorno 06 gennaio 2021.
Gli Agenti di Polizia locale e gli organi di Polizia sono incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori“.