Di seguito le prescrizioni di ordine pubblico in occasione dell’incontro di calcio Potenza – Crotone, in programma sabato 30 marzo allo stadio Viviani:
“PREMESSO
che è prevista la disputa, sabato 30 marzo p.v., alle ore 18,30, nello stadio A.Viviani di questa città, dell’incontro di calcio “POTENZA-CROTONE” valevole per il Campionato Lega Pro;
CONSIDERATO
che, nell’area antistante l’ingresso della stadio A Viviani, è ubicato l’ingresso di un esercizio commerciale al dettaglio di piante e fiori, le cui merci esposte e l’utenza possono interferire con l’ingresso del pubblico nello stadio;
ACQUISITA
la nota del 25/02/2024, prodotta dalla Questura di Potenza, che ha chiesto di disporre, in occasione del predetto incontro,“ dalle ore 15,30, chiusura dell’esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell’area antistante lo stadio “A.Viviani”, con obbligo di sgomberare l’area prospiciente l’ingresso del medesimo entro la stessa ora” ;
RITENUTO
opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, disporre, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, per il giorno 30 marzo 2024, in occasione dell’incontro di calcio “POTENZA-CROTONE”, la chiusura al pubblico dell’esercizio commerciale, con ingresso antistante lo stadio “A.Viviani”, dalle ore 15,30, con l’obbligo di sgomberare l’area prospiciente l’ingresso dell’esercizio entro la stessa ora;
VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
per i motivi specificati in premessa,
– è fatto obbligo al titolare dell’esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell’area antistante lo stadio A.Viviani, in occasione dell’incontro di calcio “POTENZA-CROTONE”, di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio entro le ore 15,30 di sabato 30 marzo 2024, con l’obbligo di sgomberare l’area prospiciente l’ingresso del medesimo entro la stessa ora;
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267″.