Per evitare un consistente blocco del settore dell’edilizia e qualsiasi tipo di frode legata all’utilizzo del superbonus 110%, il Governo ha aggiunto alcune norme sull’agevolazione fiscale data a coloro che effettuano interventi di ristrutturazione o migliorano l’efficienza energetica di abitazioni o interi condomini.
Il decreto legge approvato a Febbraio risulta essere una via di mezzo fra il primo bonus stanziato dal governo, che consentiva di utilizzare lo scalo fiscale in maniera illimitata, e quello stanziato a Gennaio, che invece si poteva utilizzare una sola e unica volta.
Alla luce delle truffe registrate in passato e per facilitare la gestione e il controllo dell’erogazione dell’agevolazione, l’Abi (l’associazione bancaria italiana), ha riformulato le regole per la cessione del credito d’imposta.
Adesso chi sceglie di fare i lavori può decidere di utilizzare il bonus oppure cederlo interamente o parzialmente ad altri soggetti, imprese e banche.
Alla base di questa affermazione, le due novità che riguardano i bonus edilizi sono:
- La possibilità di cedere anche una sola rata, o alcune rate annuali, scelta che però spetta unicamente al beneficiario iniziale del bonus. Ci sarà poi l’imposizione di un codice identificativo attribuito anche ad una sola rata (per garantire la tracciabilità delle cessioni dei crediti d’imposta) ;
- la banca e i soggetti appartenenti a un gruppo bancario, potranno cedere i crediti già acquistati a favore dei clienti professionali privati. Le banche potranno quindi passare i crediti in modo più libero, ma essi non potranno essere ceduti a loro volta.
Queste due novità verranno applicate solo per coloro che hanno inviato la prima comunicazione dell’opzione a partire dal 1 Maggio.
Se la data invece risulta essere antecedente rimangono le vecchie indicazioni.
Le cessioni dei crediti o degli sconti in fattura, a partire dalla data d’integrazione delle novità, saranno suddivise in rate annuali di uguale importo al quale è associato un codice univoco.