Da quasi 2 mesi vi è l’obbligo di emettere scontrini elettronici per tutti gli esercenti; ad oggi però non tutti gli aspetti in merito sono perfettamente “trasparenti”.
Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare, la 3/E del 21 febbraio 2020, che chiarisce alcuni dei punti sui quali c’era qualche dubbio.
L’Agenzia precisa quando NON è necessario emettere fatturazione elettronica.
Dunque, sono esenti:
- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito;
- le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
- le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Si aggiungono le seguenti attività: (già indicate nell’Articolo 2 del Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019)
- tabaccai;
- giornalai;
- venditori di prodotti agricoli;
- chi presta servizi di telecomunicazione e radiodiffusione.
Va detto che per adeguarsi alla nuova normativa, la maggior parte degli esercenti ha dovuto pagare un nuovo registratore di cassa o adattare quello precedente, per poter provvedere all’invio giornaliero dei corrispettivi.
Nello specifico, il bonus verrà erogato sotto forma di credito di imposta, quantificato nel 50% della spesa per un massimo di 250€ per l’acquisto di un nuovo registratore di cassa e di 50€ per l’adattamento del vecchio.
Per essere idonei al ricevimento del credito di imposta, è necessario che queste spese siano state effettuate con strumenti tracciabili; sarà utilizzabile quindi “a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti”.